ASSOCIAZIONE COMBATTENTI Xa  FLOTTIGLIA MAS

STATUTO

Articolo 1

Ufficiali, sottufficiali, graduati, marò, volontarie del S.A.F., già militanti nella Decima Flottiglia MAS della Marina della R.S.I., si riuniscono in Associazione volontaria ed apolitica avente la denominazione  “ASSOCIAZIONE COMBATTENTI Xa FLOTTIGLIA MAS”.

 

Articolo 2

Possono appartenere all’Associazione:

a)     tutti coloro che hanno prestato servizio nella Decima Flottiglia MAS della RSI;

b)     i famigliari dei combattenti della Decima Flottiglia MAS della RSI;

c)     tutti i cittadini italiani che condividono gli ideali dell’Associazione, e che perseguono onorevole condotta morale e civile.

Sono soci Veterani gli appartenenti alla categoria a) e soci Ordinari gli appartenenti alle categorie b) e c).

Appartengono idealmente all’Associazione tutti i Caduti della Decima Flottiglia MAS e tutti gli ex combattenti deceduti dopo la fine della guerra.

 

Articolo 3

L’associazione, che non si propone fini di lucro, ha i seguenti scopi:

a)     rappresentare la continuità storica della Decima Flottiglia MAS, dei suoi componenti e delle sue azioni, onorando la memoria dei suoi Caduti;

b)     riconfermare ed esaltare i valori ideali che animarono i combattenti della Decima Flottiglia MAS;

c)     rinsaldare i vincoli di amicizia e di cameratismo sorti in guerra tra gli appartenenti alla   Decima Flottiglia MAS;

d)     ricercare, raccogliere, riordinare, materiale documentario e cimeli inerenti la storia della Decima, promuovere iniziative culturali, editoriali, formative e propagandistiche in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia atte a memorizzare ed esaltare la storia ed i valori della Decima presso l’opinione pubblica in Italia ed all’estero;

e)     I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

f)       il comportamento verso gli altri soci o all’esterno dell’organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed at­tua­to con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale.

 

Articolo 4

La durata dell’Associazione va dalla data dell’Atto costitutivo (21 giugno 1952) al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile.

 

Articolo 5

La sede legale dell’Associazione è in Piacenza, Via XXIV Maggio n. 142. In caso di necessità potrà essere trasferita dal Consiglio Direttivo in altra sede.

 

Articolo 6

1)     Il patrimonio dell’Associazione è formato dalle quote asso­ciative e dalle eventuali contribuzioni, dai conferimenti di qual­sia­si natura dei soci, simpatizzanti, enti, associazioni.

Possono altresì costituire il patrimonio dell’Associazione:

a)     beni immobili e mobili;

b)     lasciti da soci, non soci, associazioni;

c)     le rendite da investimenti del patrimonio dell’Associazione. Il Tesoriere, ogni anno, entro il mese di luglio e di gennaio, trasmetterà copia della situazione contabile ai Revisori dei Conti, per la periodica verifica. Entro il mese di marzo trasmetterà ai Revisori il bilancio dell’esercizio precedente, formato dallo stato patrimoniale e dal conto delle spese e delle rendite, accompagnato dalla relazione di merito.

I Revisori dei Conti redigeranno a loro volta una relazione che, unitamente ai documenti predisposti dal Tesoriere, verrà trasmessa ai componenti del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 7

Sono Soci d’Onore le M.O.V.M. della Decima Flottiglia MAS. Divengono Presidenti Onorari le M.O.V.M. della R.S.I., i grandi invalidi per fatti di guerra della R.S.I. ed i Presidenti già in carica per il loro intero mandato. 

Le attribuzioni delle qualifiche di Socio d’Onore e di Presidente Onorario vengono conferite dal Consiglio Direttivo, previa consul­tazione del Collegio dei Probiviri il cui parere è vincolante.

 

Articolo 8

Gli organi dell’Associazione sono:

a)     l’Assemblea Generale da convocare almeno una volta all’anno;

b)     il Presidente scelto tra i Veterani ed eletto dai Veterani;

c)     il Consiglio Direttivo, composto da dieci membri, di cui cinque soci Veterani eletti dai Veterani, e cinque soci Ordinari eletti dai soci ordinari. Fra i cinque membri Veterani il Presidente sceglie il Vice-Presidente Vicario.

d)     Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri di cui due scelti tra i Veterani ed eletti dai Veterani, ed uno scelto tra i soci Ordinari ed eletto dai Soci Ordinari, più due membri supplenti, rispettivamente eletti uno dai soci Veterani tra i soci Veterani e l’altro scelto tra i soci Ordinari ed eletto dai soci Ordinari.

e)     Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui due scelti tra i Veterani ed eletti dai Veterani, ed uno scelto tra i soci Ordinari ed eletto dai soci Ordinari, più due membri supplenti, rispettivamente eletti uno dai soci Veterani tra i soci Veterani e l’altro scelto tra i soci Ordinari ed eletto dai soci Ordinari.

 

Articolo 9

L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o, se questi ne è impedito, dal Vicepresidente Vicario. Ne fanno parte tutti i soci, solo se in regola con il pagamento delle quote associative. L’Assemblea può essere altresì convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci Veterani più un decimo dei soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

 

Articolo 10

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, a distanza di almeno due ore dalla prima, delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti aventi il diritto di voto.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice dei presenti e dei rappresentanti.

 

Articolo 11

L’Assemblea Ordinaria Generale elegge con voto segreto e con le modalità di cui all’articolo 8:

-         il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea delibera sulla relazione del Presidente, sul Bilancio, sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo, sulla Relazione dei Revisori dei Conti, sugli argomenti posti all’ordine del giorno;

ratifica l’operato del Consiglio Direttivo in relazione  all’at­tività dell’Associazione.

 

Articolo 12

In caso di decesso del Presidente o di sua palese e documentabile impossibilità ad espletare nei termini previsti dal mandato i propri compiti istituzionali, su decisione del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente Vicario nomina un Commissario Straordinario con il compito di indire, entro trenta giorni dalla nomina, un’Assemblea per l’elezione di tutti gli organi associativi.

 

Articolo 13

I Presidenti Onorari di cui all’articolo 7 hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con facoltà di voto.

 

Articolo 14

Tutte le cariche hanno durata di due anni.

 

Articolo 15

Il Presidente dell’Associazione ha i seguenti compiti:

a)     rappresenta legalmente l’istituzione;

b)     convoca le Assemblee, ordinaria e straordinaria;

c)     convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

d)     controlla e sovrintende gli atti amministrativi dell'Associazione ;

e)     può delegare al Vice Presidente Vicario l’adempimento di parte delle sue attribuzioni;

f)       nomina, tra i consiglieri eletti, il responsabile della Segreteria, il Tesoriere, il responsabile dell’attività periferica e il Direttore Responsabile del “Notiziario”, nonché  altri ausiliari che coadiuvino i membri del Consiglio Direttivo nell’esecuzione dei loro incarichi.

Il Presidente ispira e vigila l’azione del Consiglio Direttivo, affinché sia costantemente mantenuta in aderenza agli scopi dell’Associazione ed ha il potere di sospenderne l’attività fino alla convocazione dell’Assemblea dell’Associazione, da disporsi entro trenta giorni dalla sospensione del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo:

1.      è  presieduto dal Presidente dell’Associazione e, in caso di suo impedimento, dal  Vice Presidente Vicario;

2.      promuove e dirige, nell’ambito dello Statuto, l’attività dell’Associazione, ne amministra il patrimonio, fissa le quote associative;

3.      delibera gli investimenti delle somme disponibili risultanti da bilancio e convalida le domande di ammissione all’Associazione;

4.      predispone il Regolamento di applicazione del presente Statuto;

5.      sovrintende, attraverso un Consigliere incaricato dell’Organiz­zazione periferica, all’efficienza delle sezioni di zona regionali e pluri-regionali;

6.      delibera su ogni altra forma di entrata;

7.      Il Consiglio Direttivo deve tenere almeno due riunioni all’anno, oltre a quella in concomitanza dell’Assemblea;

8.      Il Consiglio Direttivo si intende legalmente costituito con la presenza di almeno tre dei consiglieri veterani e tre dei consiglieri Ordinari. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Pre­sidente;

9.      Ad ogni Consigliere eletto viene assegnato, da parte del Presidente, un settore specifico di competenza, ivi compresa la tesoreria;

10. Il Consigliere dimissionario o quello che, risultando assente ingiustificato alle riunioni per tre volte consecutive decade dall’incarico, viene sostituito nel Consiglio Direttivo a partire dal primo dei non eletti all’ultima votazione, tenendo presente la categoria alla quale il socio appartiene. La regola è valida anche in caso di decesso del socio eletto in Consiglio Direttivo o in altra carica.

 

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei conti ha i compiti di cui all’art. 2403 del Codice Civile.

 

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni sorta di vertenza o disputa interna, di dare l’interpretazione autentica dello Statuto in ordine a particolari casi, di valutare l’operato dei soci in relazione al codice di comportamento statutario e di esprimersi per l’attribuzione della qualifica di Socio d’Onore. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo.

 

Articolo 19

Qualora l’Assemblea generale dell’Associazione ne deliberasse lo scioglimento, si procederà secondo quanto stabilito dall’Assem­blea, con le modalità che l’Assemblea stessa determinerà e secondo le leggi vigenti. L’Assemblea statuirà la liquidazione e l’erogazione del residuo attivo netto e la destinazione dei documenti e delle memorie ad un’Associazione, Ente, Istituto o Centro Storico che ne garantisca la loro conservazione.