ASSOCIAZIONE COMBATTENTI Xa
FLOTTIGLIA MAS
STATUTO
Ufficiali, sottufficiali, graduati, marò, volontarie
del S.A.F., già militanti nella Decima Flottiglia MAS
della Marina della R.S.I., si riuniscono in Associazione volontaria ed
apolitica avente la denominazione “ASSOCIAZIONE
COMBATTENTI Xa FLOTTIGLIA MAS”.
Possono appartenere
all’Associazione:
a) tutti coloro che hanno prestato servizio nella Decima
Flottiglia MAS della RSI;
b) i famigliari dei combattenti della Decima Flottiglia
MAS della RSI;
c) tutti i cittadini italiani che condividono gli ideali
dell’Associazione, e che perseguono onorevole condotta morale e civile.
Sono soci
Veterani gli appartenenti alla categoria a) e soci Ordinari gli appartenenti
alle categorie b) e c).
Appartengono
idealmente all’Associazione tutti i Caduti della
Decima Flottiglia MAS e tutti gli ex combattenti deceduti dopo la fine della
guerra.
L’associazione, che non si propone
fini di lucro, ha i seguenti scopi:
a) rappresentare la continuità storica della Decima Flottiglia MAS,
dei suoi componenti e delle sue azioni, onorando la memoria dei suoi Caduti;
b) riconfermare ed esaltare i valori ideali che animarono i
combattenti della Decima Flottiglia MAS;
c) rinsaldare i vincoli di amicizia e di cameratismo sorti in
guerra tra gli appartenenti alla Decima
Flottiglia MAS;
d) ricercare, raccogliere, riordinare, materiale documentario e
cimeli inerenti la storia della Decima, promuovere iniziative culturali,
editoriali, formative e propagandistiche in qualsiasi forma e con qualsiasi
tecnologia atte a memorizzare ed esaltare la storia ed i valori della Decima
presso l’opinione pubblica in Italia ed all’estero;
e) I soci hanno il diritto di informazione e di
controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I soci devono svolgere la
propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
f) il comportamento verso gli altri soci o all’esterno
dell’organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede, onestà, rigore morale.
La durata dell’Associazione va dalla data dell’Atto
costitutivo (21 giugno 1952) al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile.
La
sede legale dell’Associazione è in Piacenza, Via XXIV Maggio n.
1) Il patrimonio dell’Associazione è formato dalle quote
associative e dalle eventuali contribuzioni, dai conferimenti di qualsiasi natura dei soci, simpatizzanti, enti, associazioni.
Possono altresì costituire il
patrimonio dell’Associazione:
a) beni immobili e mobili;
b) lasciti da soci, non soci, associazioni;
c) le rendite da investimenti del patrimonio
dell’Associazione. Il Tesoriere, ogni anno, entro il mese di luglio e di
gennaio, trasmetterà copia della situazione contabile ai Revisori dei Conti,
per la periodica verifica. Entro il mese di marzo trasmetterà ai Revisori il
bilancio dell’esercizio precedente, formato dallo stato patrimoniale e dal
conto delle spese e delle rendite, accompagnato dalla relazione di merito.
I Revisori dei Conti redigeranno a
loro volta una relazione che, unitamente ai documenti predisposti dal
Tesoriere, verrà trasmessa ai componenti del Consiglio
Direttivo.
Sono Soci d’Onore le M.O.V.M.
della Decima Flottiglia MAS. Divengono Presidenti Onorari le M.O.V.M. della
R.S.I., i grandi invalidi per fatti di guerra della
R.S.I. ed i Presidenti già in carica per il loro intero mandato.
Le
attribuzioni delle qualifiche di Socio d’Onore e di Presidente Onorario vengono conferite dal Consiglio Direttivo, previa consultazione
del Collegio dei Probiviri il cui parere è vincolante.
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale da convocare almeno una volta
all’anno;
b) il Presidente scelto tra i Veterani ed eletto dai
Veterani;
c) il Consiglio Direttivo, composto da dieci membri, di
cui cinque soci Veterani eletti dai Veterani, e cinque soci Ordinari eletti dai
soci ordinari. Fra i cinque membri Veterani il Presidente sceglie il
Vice-Presidente Vicario.
d) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri di cui due scelti tra i Veterani ed eletti dai
Veterani, ed uno scelto tra i soci Ordinari ed eletto dai Soci Ordinari, più
due membri supplenti, rispettivamente eletti uno dai soci Veterani tra i soci
Veterani e l’altro scelto tra i soci Ordinari ed eletto dai soci Ordinari.
e) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui due scelti tra i Veterani ed eletti dai
Veterani, ed uno scelto tra i soci Ordinari ed eletto dai soci Ordinari, più due
membri supplenti, rispettivamente eletti uno dai soci Veterani tra i soci
Veterani e l’altro scelto tra i soci Ordinari ed eletto dai soci Ordinari.
L’Assemblea viene
convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o, se questi ne è impedito,
dal Vicepresidente Vicario. Ne fanno parte tutti i
soci, solo se in regola con il pagamento delle quote associative. L’Assemblea
può essere altresì convocata su richiesta motivata di
almeno un decimo dei Soci Veterani più un decimo dei soci Ordinari in regola
con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto
e, in seconda convocazione, a distanza di almeno due ore dalla prima, delibera
a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti aventi il diritto
di voto.
Le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice
dei presenti e dei rappresentanti.
L’Assemblea Ordinaria Generale
elegge con voto segreto e con le modalità di cui all’articolo 8:
-
il
Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il
Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea delibera sulla
relazione del Presidente, sul Bilancio, sulla relazione annuale
del Consiglio Direttivo, sulla Relazione dei Revisori dei Conti, sugli
argomenti posti all’ordine del giorno;
ratifica l’operato
del Consiglio Direttivo in relazione
all’attività dell’Associazione.
In caso di decesso del Presidente
o di sua palese e documentabile impossibilità ad espletare nei termini previsti
dal mandato i propri compiti istituzionali, su decisione del Consiglio
Direttivo, il Vicepresidente Vicario nomina un Commissario Straordinario con il
compito di indire, entro trenta giorni dalla nomina, un’Assemblea per
l’elezione di tutti gli organi associativi.
I Presidenti Onorari di cui
all’articolo 7 hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo
con facoltà di voto.
Tutte
le cariche hanno durata di due anni.
Il Presidente dell’Associazione ha
i seguenti compiti:
a) rappresenta legalmente l’istituzione;
b) convoca le Assemblee, ordinaria e straordinaria;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
d) controlla e sovrintende gli atti amministrativi dell'Associazione
;
e) può delegare al Vice Presidente Vicario l’adempimento di
parte delle sue attribuzioni;
f) nomina, tra i consiglieri eletti, il responsabile della
Segreteria, il Tesoriere, il responsabile dell’attività periferica e il
Direttore Responsabile del “Notiziario”, nonché
altri ausiliari che coadiuvino i membri del Consiglio Direttivo
nell’esecuzione dei loro incarichi.
Il Presidente ispira e vigila
l’azione del Consiglio Direttivo, affinché sia costantemente mantenuta in
aderenza agli scopi dell’Associazione ed ha il potere di sospenderne l’attività
fino alla convocazione dell’Assemblea dell’Associazione, da disporsi entro
trenta giorni dalla sospensione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
1. è presieduto
dal Presidente dell’Associazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario;
2. promuove e dirige, nell’ambito dello Statuto, l’attività
dell’Associazione, ne amministra il patrimonio, fissa le quote associative;
3. delibera gli investimenti delle somme disponibili risultanti
da bilancio e convalida le domande di ammissione all’Associazione;
4. predispone il Regolamento di applicazione del presente Statuto;
5. sovrintende, attraverso un Consigliere incaricato dell’Organizzazione
periferica, all’efficienza delle sezioni di zona regionali e pluri-regionali;
6. delibera su ogni altra forma di entrata;
7. Il Consiglio Direttivo deve tenere almeno due
riunioni all’anno, oltre a quella in concomitanza
dell’Assemblea;
8. Il Consiglio Direttivo si intende legalmente
costituito con la presenza di almeno tre dei consiglieri veterani e tre dei
consiglieri Ordinari. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del
Presidente;
9. Ad ogni Consigliere eletto viene
assegnato, da parte del Presidente, un settore specifico di competenza, ivi compresa
la tesoreria;
10. Il Consigliere dimissionario o quello che, risultando
assente ingiustificato alle riunioni per tre volte consecutive decade
dall’incarico, viene sostituito nel Consiglio
Direttivo a partire dal primo dei non eletti all’ultima votazione, tenendo
presente la categoria alla quale il socio appartiene. La regola è valida anche
in caso di decesso del socio eletto in Consiglio Direttivo o in altra carica.
Il Collegio dei Revisori dei conti
ha i compiti di cui all’art. 2403 del Codice Civile.
Il Collegio dei Probiviri ha il
compito di dirimere ogni sorta di vertenza o disputa interna, di dare
l’interpretazione autentica dello Statuto in ordine a particolari casi, di
valutare l’operato dei soci in relazione al codice di comportamento statutario
e di esprimersi per l’attribuzione della qualifica di Socio d’Onore. Avverso le
decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso al Consiglio
Direttivo.
Qualora l’Assemblea generale dell’Associazione ne deliberasse lo scioglimento, si procederà secondo quanto
stabilito dall’Assemblea, con le modalità che l’Assemblea stessa determinerà e
secondo le leggi vigenti. L’Assemblea statuirà la liquidazione e l’erogazione
del residuo attivo netto e la destinazione dei documenti e delle memorie ad
un’Associazione, Ente, Istituto o Centro Storico che ne garantisca
la loro conservazione.